Art. 3.
(Titolari della protezione sussidiaria).

      1. Ha diritto alla protezione sussidiaria nel territorio dello Stato lo straniero o apolide che non possiede i requisiti per il diritto di asilo ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che nel caso di ritorno nel Paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel Paese di residenza, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale Paese.